IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 5, comma  1,  lettera  a),  della
citata legge n. 111  del  2023,  che  prevede  specifici  principi  e
criteri  direttivi  per  la  revisione  e   la   graduale   riduzione
dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,  nel  rispetto  del
principio di progressivita' e nella prospettiva della transizione del
sistema verso l'aliquota impositiva  unica,  attraverso  il  riordino
delle deduzioni dalla base imponibile, degli  scaglioni  di  reddito,
delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e  dei
crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalita'; 
  Visto, in particolare, l'articolo 9, comma  1,  lettera  g),  della
citata  legge  n.  111  del  2023,  che  dispone   la   revisione   e
razionalizzazione  degli  incentivi  fiscali  alle  imprese   e   dei
meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi e che in attesa
della  completa  adozione  di  tale  principio  si  rende  necessario
stimolare la crescita occupazionale; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto, in particolare, l'articolo 11 del citato testo  unico  delle
imposte sui redditi, che stabilisce l'applicazione  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche con aliquote fissate per  scaglioni  di
reddito; 
  Visto, in particolare, l'articolo 13 del citato testo  unico  delle
imposte sui redditi, che riconosce specifiche detrazioni in relazione
alla tipologia di reddito percepito; 
  Visto, in particolare, l'articolo 15 del citato testo  unico  delle
imposte sui redditi, che riconosce detrazioni dall'imposta per taluni
oneri sostenuti dai contribuenti; 
  Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446, che istituisce l'addizionale regionale all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  che
istituisce  l'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche; 
  Visto l'articolo 14, comma 8,  del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, che prevede  obblighi  di  comunicazione  a  carico  dei
comuni  per  le  delibere  di  variazione  dell'addizionale  comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  e,   in
particolare, l'articolo 6, comma 4,  che  consente  alle  regioni  di
stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione  agli
scaglioni di reddito corrispondenti a quelli  stabiliti  dalla  legge
statale; 
  Visto l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, che consente ai comuni di  stabilire  aliquote  dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  utilizzando
esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla  legge
statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
  Visto il decreto-legge 5  febbraio  2020,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, e,  in  particolare,
l'articolo 1 che istituisce il trattamento integrativo dei redditi di
lavoro dipendente e assimilati; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 ottobre 2023; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
espressa nella seduta del 9 novembre 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
         Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito 
                        delle persone fisiche 
 
  1. Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta  sul  reddito
sulle persone fisiche, l'imposta lorda e'  calcolata  applicando,  in
luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma  1,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti  aliquote  per
scaglioni di reddito: 
    a) fino a 28.000 euro, 23 per cento; 
    b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; 
    c) oltre 50.000 euro, 43 per cento. 
  2. Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13,  comma
1, lettera a), primo periodo,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' innalzata a 1.955 euro. 
  3. Per l'anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di
cui all'articolo 1, comma  1,  primo  periodo,  del  decreto-legge  5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2020, n. 21, e' riconosciuta a  favore  dei  contribuenti  con
reddito complessivo non superiore a  15.000  euro  qualora  l'imposta
lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione
di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50,  comma  1,  lettere
a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  sia  di  importo  superiore  a  quello  della
detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1,  del  citato
testo unico delle imposte sui redditi diminuita  dell'importo  di  75
euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno. 
  4. Nella determinazione degli acconti dovuti ai  fini  dell'imposta
sul reddito delle  persone  fisiche  e  relative  addizionali  per  i
periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale  imposta  del  periodo
precedente, quella che  si  sarebbe  determinata  non  applicando  le
disposizioni dei commi 1 e 2. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La legge 9 agosto 2023, n. 111,  recante  «Delega  al
          Governo per la riforma fiscale» e' stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189. 
              - Il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera a),  della
          citata legge n. 111 del 2023 e' il seguente: 
                «Art.  5  (Principi  e  criteri  direttivi   per   la
          revisione del sistema  di  imposizione  sui  redditi  delle
          persone fisiche). - 1. Nell'esercizio della delega  di  cui
          all'articolo 1  il  Governo  osserva  altresi'  i  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici per la revisione del
          sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche: 
                  a) per gli aspetti generali: 
                    1)  la  revisione   e   la   graduale   riduzione
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel
          rispetto  del   principio   di   progressivita'   e   nella
          prospettiva della transizione del sistema verso  l'aliquota
          impositiva unica, attraverso il  riordino  delle  deduzioni
          dalla base imponibile, degli scaglioni  di  reddito,  delle
          aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda  e
          dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro  finalita',
          con particolare riguardo: 
                    1.1) alla composizione del nucleo  familiare,  in
          particolare di quelli in cui sia presente una  persona  con
          disabilita', e ai  costi  sostenuti  per  la  crescita  dei
          figli; 
                    1.2) alla tutela del bene costituito dalla  casa,
          in proprieta' o in locazione,  e  di  quello  della  salute
          delle   persone,   dell'istruzione   e   della   previdenza
          complementare; 
                    1.3)    agli    obiettivi    del    miglioramento
          dell'efficienza energetica,  della  riduzione  del  rischio
          sismico del patrimonio  edilizio  esistente  nonche'  della
          rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia,
          valutando anche  le  esigenze  di  tutela,  manutenzione  e
          conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                    1.4) a misure volte a favorire la  propensione  a
          stipulare assicurazioni aventi per oggetto  il  rischio  di
          eventi calamitosi, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica; 
                    1.5)  a  misure  volte  a  favorire  lo   stabile
          inserimento nel mercato del  lavoro  dei  giovani  che  non
          hanno compiuto il trentesimo anno di eta'; 
                    2)   il   graduale   perseguimento   dell'equita'
          orizzontale prevedendo, nelle  more  dell'attuazione  della
          revisione di cui al numero 1), in particolare: 
                    2.1) la progressiva applicazione  della  medesima
          area di esenzione fiscale e del medesimo carico  impositivo
          nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura  del
          reddito prodotto, con priorita' per l'equiparazione  tra  i
          redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione; 
                    2.2) la possibilita' di consentire  la  deduzione
          dal reddito di lavoro dipendente  e  assimilato,  anche  in
          misura  forfetizzata,  delle   spese   sostenute   per   la
          produzione dello stesso; 
                    2.3)  la  possibilita'  per  il  contribuente  di
          dedurre i contributi previdenziali obbligatori in  sede  di
          determinazione del reddito  della  pertinente  categoria  e
          l'eccedenza dal reddito complessivo; 
                    2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote  per
          scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva  dell'IRPEF
          e delle relative addizionali, in  misura  agevolata,  sulle
          retribuzioni corrisposte  a  titolo  di  straordinario  che
          eccedono una determinata  soglia  e  sui  redditi  indicati
          all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  riferibili  alla  percezione  della
          tredicesima  mensilita',  ferma  restando  la   complessiva
          valutazione,  anche  a   fini   prospettici,   del   regime
          sperimentale di  tassazione  degli  incrementi  di  reddito
          introdotto,  per  l'anno  2023,  per  le  persone   fisiche
          esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; 
                    2.5)  l'applicazione  del  medesimo   regime   di
          imposizione alternativa di cui al numero 2.4) sui premi  di
          produttivita'; 
                    3)   l'inclusione   nel   reddito    complessivo,
          rilevante ai fini della spettanza di detrazioni,  deduzioni
          o  benefici  a  qualsiasi  titolo,  anche  di  natura   non
          tributaria, dei redditi assoggettati a imposte  sostitutive
          e a ritenute alla fonte a titolo di  imposta  in  relazione
          all'IRPEF; 
                    4)  valutare  l'introduzione,  per   un   periodo
          limitato  di  tempo,  di  misure  idonee   a   favorire   i
          trasferimenti  di  residenza  nei   comuni   periferici   e
          ultraperiferici come individuati dalla Strategia  nazionale
          per le aree interne; 
                    Omissis.». 
              - Il testo dell'articolo 9, comma 1, lettera g),  della
          citata legge n. 111 del 2023 e' il seguente: 
                «Art. 9 (Ulteriori principi e criteri  direttivi).  -
          1. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1  il
          Governo osserva altresi'  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi specifici: 
                  omissis 
                  g) rivedere e razionalizzare, anche in  adeguamento
          ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli
          incentivi  fiscali  alle  imprese   e   i   meccanismi   di
          determinazione e fruizione degli stessi,  tenendo  altresi'
          conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del  14
          dicembre 2022;». 
              - Si  riporta  l'articolo  11  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302: 
                «Art.  11   (Determinazione   dell'imposta).   -   1.
          L'imposta  lorda  e'  determinata  applicando  al   reddito
          complessivo,  al  netto  degli  oneri  deducibili  indicati
          nell'articolo 10, le seguenti  aliquote  per  scaglioni  di
          reddito: 
                  a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; 
                  b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro,  25  per
          cento; 
                  c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro,  35  per
          cento; 
                  d) oltre 50.000 euro, 43 per cento. 
                2.  Se  alla  formazione  del   reddito   complessivo
          concorrono soltanto redditi di  pensione  non  superiori  a
          7.500 euro, goduti per l'intero anno,  redditi  di  terreni
          per un importo non superiore a 185,92  euro  e  il  reddito
          dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  e
          delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta. 
                2-bis. Se alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25
          di importo complessivo non superiore a 500 euro,  l'imposta
          non e' dovuta. 
                3.   L'imposta   netta   e'   determinata    operando
          sull'imposta  lorda,  fino   alla   concorrenza   del   suo
          ammontare, le detrazioni previste negli  articoli  12,  13,
          15, 16 e 16-bis nonche' in altre disposizioni di legge. 
                4.  Dall'imposta  netta  si  detrae  l'ammontare  dei
          crediti  d'imposta  spettanti  al  contribuente   a   norma
          dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta  e'
          superiore a quello dell'imposta netta  il  contribuente  ha
          diritto,  a  sua  scelta,  di  computare   l'eccedenza   in
          diminuzione  dell'imposta  relativa  al  periodo  d'imposta
          successivo  o  di  chiederne  il  rimborso   in   sede   di
          dichiarazione dei redditi.». 
              - Il testo dell'articolo 13 del citato  D.P.R.  n.  917
          del 1986, e' il seguente: 
                «Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla  formazione
          del reddito complessivo concorrono uno o  piu'  redditi  di
          cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel
          comma 2, lettera a), e 50, comma 1,  lettere  a),  b),  c),
          c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta
          lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a: 
                  a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera
          15.000 euro. L'ammontare  della  detrazione  effettivamente
          spettante non puo' essere  inferiore  a  690  euro.  Per  i
          rapporti di lavoro a tempo determinato,  l'ammontare  della
          detrazione  effettivamente  spettante   non   puo'   essere
          inferiore a 1.380 euro; 
                  b) 1.910 euro, aumentata  del  prodotto  tra  1.190
          euro e l'importo  corrispondente  al  rapporto  tra  28.000
          euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro,  se
          l'ammontare del reddito complessivo e' superiore  a  15.000
          euro ma non a 28.000 euro; 
                  c)  1.910  euro,  se  il  reddito  complessivo   e'
          superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione
          spetta  per  la  parte  corrispondente  al   rapporto   tra
          l'importo   di   50.000   euro,   diminuito   del   reddito
          complessivo, e l'importo di 22.000 euro. 
                1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1  e'
          aumentata di un importo pari  a  65  euro,  se  il  reddito
          complessivo e' superiore a 25.000  euro  ma  non  a  35.000
          euro. 
                1-bis. 
                2. 
                3.  Se  alla  formazione  del   reddito   complessivo
          concorrono  uno  o  piu'  redditi  di   pensione   di   cui
          all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
          dall'imposta lorda, non cumulabile con quella  prevista  al
          comma 1 del presente articolo,  rapportata  al  periodo  di
          pensione nell'anno, pari a: 
                  a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera
          8.500 euro.  L'ammontare  della  detrazione  effettivamente
          spettante non puo' essere inferiore a 713 euro; 
                  b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255  euro
          e l'importo corrispondente al  rapporto  fra  28.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  19.500  euro,  se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  8.500
          euro ma non a 28.000 euro; 
                  c) 700 euro, se il reddito complessivo e' superiore
          a 28.000 euro ma non a 50.000 euro.  La  detrazione  spetta
          per la parte corrispondente al rapporto  tra  l'importo  di
          50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo
          di 22.000 euro. 
                3-bis. La detrazione spettante ai sensi del  comma  3
          e' aumentata di un importo pari a 50 euro,  se  il  reddito
          complessivo e' superiore a 25.000  euro  ma  non  a  29.000
          euro. 
                4. 
                5.  Se  alla  formazione  del   reddito   complessivo
          concorrono uno o piu' redditi  di  cui  agli  articoli  50,
          comma 1, lettere e), f), g), h)  e  i),  ad  esclusione  di
          quelli   derivanti   dagli   assegni   periodici   indicati
          nell'articolo 10,  comma  1,  lettera  c),  fra  gli  oneri
          deducibili,53, 66 e 67, comma 1, lettere i)  e  l),  spetta
          una  detrazione  dall'imposta  lorda,  non  cumulabile  con
          quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo,
          pari a: 
                  a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera
          5.500 euro; 
                  b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  fra  28.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  22.500  euro,  se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  5.500
          euro ma non a 28.000 euro; 
                  b-bis) 500  euro,  se  il  reddito  complessivo  e'
          superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione
          spetta  per  la  parte  corrispondente  al   rapporto   tra
          l'importo   di   50.000   euro,   diminuito   del   reddito
          complessivo, e l'importo di 22.000 euro. 
                5-bis. Se alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono  redditi  derivanti  dagli   assegni   periodici
          indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo  10,  comma
          1, lettera c), spetta una  detrazione  dall'imposta  lorda,
          non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3,  4  e
          5, in  misura  pari  a  quelle  di  cui  al  comma  3,  non
          rapportate ad alcun periodo nell'anno. 
                5-ter. La detrazione spettante ai sensi del  comma  5
          e' aumentata di un importo pari a 50 euro,  se  il  reddito
          complessivo e' superiore a 11.000  euro  ma  non  a  17.000
          euro. 
                6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1,
          3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo  stesso  si  assume  nelle
          prime quattro cifre decimali. 
                6-bis. Ai  fini  del  presente  articolo  il  reddito
          complessivo e' assunto al  netto  del  reddito  dell'unita'
          immobiliare adibita ad abitazione principale  e  di  quello
          delle relative pertinenze di  cui  all'articolo  10,  comma
          3-bis.». 
              - Il testo dell'articolo 15 del citato  D.P.R.  n.  917
          del 1986, e' il seguente: 
                «Art. 15 (Detrazione per oneri).  -  1.  Dall'imposta
          lorda si detrae  un  importo  pari  al  19  per  cento  dei
          seguenti  oneri  sostenuti   dal   contribuente,   se   non
          deducibili nella determinazione  dei  singoli  redditi  che
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
                  a)  gli  interessi   passivi   e   relativi   oneri
          accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti  da
          clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
          territorio  dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro   della
          Comunita'  europea  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti   in
          dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni  specie,  nei
          limiti dei redditi dei terreni dichiarati; 
                  b)  gli  interessi  passivi,   e   relativi   oneri
          accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti  da
          clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel
          territorio  dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro   della
          Comunita'  europea  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti   in
          dipendenza  di  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili
          contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire
          ad  abitazione  principale  entro  un  anno   dall'acquisto
          stesso,  per  un  importo  non  superiore  a  4.000   euro.
          L'acquisto della unita' immobiliare deve essere  effettuato
          nell'anno  precedente  o   successivo   alla   data   della
          stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del
          suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto  e'
          estinto e ne viene  stipulato  uno  nuovo  di  importo  non
          superiore alla residua quota  di  capitale  da  rimborsare,
          maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso  di
          acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta
          a condizione che entro tre  mesi  dall'acquisto  sia  stato
          notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza  o
          di sfratto per finita locazione e che  entro  un  anno  dal
          rilascio l'unita' immobiliare  sia  adibita  ad  abitazione
          principale. Per abitazione  principale  si  intende  quella
          nella quale il contribuente o  i  suoi  familiari  dimorano
          abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo  di
          imposta nel corso del quale e' variata la dimora  abituale;
          non  si  tiene  conto  delle   variazioni   dipendenti   da
          trasferimenti per motivi di lavoro.  Non  si  tiene  conto,
          altresi',   delle   variazioni   dipendenti   da   ricoveri
          permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
          che l'unita'  immobiliare  non  risulti  locata.  Nel  caso
          l'immobile   acquistato   sia   oggetto   di   lavori    di
          ristrutturazione  edilizia,   comprovata   dalla   relativa
          concessione edilizia  o  atto  equivalente,  la  detrazione
          spetta a decorrere dalla data in cui  l'unita'  immobiliare
          e' adibita a dimora abituale, e  comunque  entro  due  anni
          dall'acquisto. In caso di contitolarita' del  contratto  di
          mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000  euro
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri accessori e  quote  di  rivalutazione  sostenuti.  La
          detrazione spetta, nello stesso limite complessivo  e  alle
          stesse  condizioni,  anche  con  riferimento   alle   somme
          corrisposte dagli assegnatari di alloggi di  cooperative  e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice  a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se  il  mutuo  e'
          intestato ad entrambi i  coniugi,  ciascuno  di  essi  puo'
          fruire della detrazione unicamente per la propria quota  di
          interessi;  in  caso  di  coniuge  fiscalmente   a   carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote; 
                  b-bis) dal 1°  gennaio  2007  i  compensi  comunque
          denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
          in  dipendenza  dell'acquisto  dell'unita'  immobiliare  da
          adibire  ad  abitazione  principale  per  un  importo   non
          superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'; 
                  c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
          250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente  dalle
          spese mediche e di assistenza specifica, diverse da  quelle
          indicate nell'articolo 10, comma 1,  lettera  b),  e  dalle
          spese chirurgiche, per  prestazioni  specialistiche  e  per
          protesi dentarie e sanitarie in genere, nonche' dalle spese
          sostenute  per  l'acquisto  di  alimenti  a   fini   medici
          speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro  nazionale
          di cui  all'articolo  7  del  decreto  del  Ministro  della
          sanita' 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 154 del  5  luglio  2001,  con  l'esclusione  di  quelli
          destinati ai lattanti. Ai fini della  detrazione  la  spesa
          sanitaria relativa all'acquisto di medicinali  deve  essere
          certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la
          specificazione della natura, qualita' e quantita' dei  beni
          e l'indicazione del codice  fiscale  del  destinatario.  Le
          spese riguardanti i  mezzi  necessari  all'accompagnamento,
          alla deambulazione, alla locomozione e  al  sollevamento  e
          per sussidi tecnici  e  informatici  rivolti  a  facilitare
          l'autosufficienza e le  possibilita'  di  integrazione  dei
          soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
          n. 104, si assumono integralmente. Tra  i  mezzi  necessari
          per la locomozione dei  soggetti  indicati  nel  precedente
          periodo,  con  ridotte   o   impedite   capacita'   motorie
          permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli  autoveicoli
          di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
          b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m),  del
          decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  anche  se
          prodotti in serie e adattati  in  funzione  delle  suddette
          limitazioni  permanenti  delle  capacita'  motorie.  Tra  i
          veicoli adattati alla  guida  sono  compresi  anche  quelli
          dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto  dalla
          commissione medica  locale  di  cui  all'articolo  119  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285.  Tra  i  mezzi
          necessari per la locomozione dei non vedenti sono  compresi
          i  cani  guida   e   gli   autoveicoli   rispondenti   alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze. Tra i  mezzi  necessari  per  la  locomozione  dei
          sordomuti sono compresi gli  autoveicoli  rispondenti  alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze. La detrazione spetta una sola volta in un  periodo
          di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico  registro
          automobilistico risulti che il suddetto veicolo  sia  stato
          cancellato da detto registro, e con riferimento a  un  solo
          veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque
          milioni o, nei casi  in  cui  risultasse  che  il  suddetto
          veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti  della
          spesa massima  di  lire  trentacinque  milioni  da  cui  va
          detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'  consentito,
          alternativamente, di ripartire la  predetta  detrazione  in
          quattro quote  annuali  costanti  e  di  pari  importo.  La
          medesima ripartizione della  detrazione  in  quattro  quote
          annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
          altre spese di cui alla presente lettera, nel caso  in  cui
          queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
          30 milioni annue.  Si  considerano  rimaste  a  carico  del
          contribuente anche  le  spese  rimborsate  per  effetto  di
          contributi o premi di assicurazione da lui versati e per  i
          quali non spetta la detrazione di imposta o  che  non  sono
          deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi  che
          concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste  a
          carico del contribuente le spese rimborsate per effetto  di
          contributi o premi  che,  pur  essendo  versati  da  altri,
          concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
          lavoro ne abbia  riconosciuto  la  detrazione  in  sede  di
          ritenuta; 
                  c-bis) le spese veterinarie,  fino  all'importo  di
          euro 550, limitatamente alla parte che eccede euro  129,11.
          Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
          tipologie di animali per le quali spetta  la  detraibilita'
          delle predette spese; 
                  c-ter)  le  spese  sostenute  per  i   servizi   di
          interpretariato dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti,  ai
          sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; 
                  d) le spese funebri sostenute in  dipendenza  della
          morte di persone, per importo non superiore  a  euro  1.550
          per ciascuna di esse; 
                  e) le spese per frequenza di  corsi  di  istruzione
          universitaria presso universita' statali e non statali,  in
          misura non superiore, per le  universita'  non  statali,  a
          quella  stabilita   annualmente   per   ciascuna   facolta'
          universitaria con decreto  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca da  emanare  entro  il  31
          dicembre, tenendo conto degli importi medi  delle  tasse  e
          contributi dovuti alle universita' statali; 
                  e-bis)  le  spese  per  la  frequenza   di   scuole
          dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della  scuola
          secondaria  di  secondo  grado  del  sistema  nazionale  di
          istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
          n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
          superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
          2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro  a  decorrere
          dall'anno 2019 per alunno o  studente.  Per  le  erogazioni
          liberali alle  istituzioni  scolastiche  per  l'ampliamento
          dell'offerta formativa rimane fermo  il  beneficio  di  cui
          alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di
          cui alla presente lettera; 
                  e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di
          maggiorenni,   con   diagnosi   di    disturbo    specifico
          dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola
          secondaria di secondo grado, per  l'acquisto  di  strumenti
          compensativi e di sussidi tecnici  e  informatici,  di  cui
          alla   legge   8   ottobre   2010,   n.   170,    necessari
          all'apprendimento,   nonche'   per   l'uso   di   strumenti
          compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
          assicurino ritmi graduali  di  apprendimento  delle  lingue
          straniere, in presenza di un certificato medico che attesti
          il collegamento funzionale tra i sussidi  e  gli  strumenti
          acquistati  e  il  tipo  di   disturbo   dell'apprendimento
          diagnosticato; 
                  e-quater) le spese, per un importo non superiore  a
          1.000  euro,  sostenute   da   contribuenti   con   reddito
          complessivo non superiore a 36.000  euro  per  l'iscrizione
          annuale e l'abbonamento di ragazzi di eta' compresa tra 5 e
          18 anni a conservatori di musica,  a  istituzioni  di  alta
          formazione   artistica,   musicale   e   coreutica   (AFAM)
          legalmente riconosciute ai sensi della  legge  21  dicembre
          1999, n. 508, a scuole  di  musica  iscritte  nei  registri
          regionali  nonche'  a  cori,  bande  e  scuole  di   musica
          riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio
          e la pratica della musica; 
                  f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto  il
          rischio di morte o di invalidita' permanente non  inferiore
          al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di  non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana, se l'impresa di assicurazione non  ha  facolta'
          di recesso dal contratto, per un  importo  complessivamente
          non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in  corso
          alla data del 31  dicembre  2013,  nonche'  a  euro  530  a
          decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a  euro
          1.291,14, limitatamente ai premi per  assicurazioni  aventi
          per  oggetto  il  rischio  di   non   autosufficienza   nel
          compimento degli atti della vita quotidiana, al  netto  dei
          predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o  di
          invalidita' permanente. A decorrere dal  periodo  d'imposta
          in corso al 31 dicembre 2016,  l'importo  di  euro  530  e'
          elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni
          aventi per oggetto il rischio  di  morte  finalizzate  alla
          tutela delle persone con disabilita'  grave  come  definita
          dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
          medesima legge. Con decreto del  Ministero  delle  finanze,
          sentito l'Istituto per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
          private (ISVAP), sono  stabilite  le  caratteristiche  alle
          quali devono  rispondere  i  contratti  che  assicurano  il
          rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi
          di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai  fini
          del predetto limite, anche dei premi  di  assicurazione  in
          relazione ai quali il datore di  lavoro  ha  effettuato  la
          detrazione in sede di ritenuta; 
                  f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto
          il rischio di eventi calamitosi stipulate  relativamente  a
          unita' immobiliari ad uso abitativo; 
                  g) le spese sostenute dai soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089,  e  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
          risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata   dalla
          competente  soprintendenza  del  Ministero   per   i   beni
          culturali e  ambientali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze.  La  detrazione
          non spetta in caso di mutamento di  destinazione  dei  beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i beni culturali  e  ambientali,  di  mancato  assolvimento
          degli obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del
          diritto di prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e
          mobili vincolati e di tentata esportazione non  autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali  da'  immediata  comunicazione   al   competente
          ufficio delle entrate del  Ministero  delle  finanze  delle
          violazioni che  comportano  la  perdita  del  diritto  alla
          detrazione; dalla data di ricevimento  della  comunicazione
          inizia a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della
          dichiarazione dei redditi; 
                  h) le erogazioni liberali in denaro a favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti  locali  territoriali,  di
          enti o istituzioni  pubbliche,  di  comitati  organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali  e  ambientali,  di  fondazioni  e   associazioni
          legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che  svolgono
          o  promuovono  attivita'  di  studio,  di  ricerca   e   di
          documentazione di rilevante valore culturale e artistico  o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la manutenzione, la protezione o  il  restauro  delle  cose
          indicate nell'articolo 1 della legge  1°  giugno  1939,  n.
          1089, e nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          settembre  1963,  n.  1409,  ivi  comprese  le   erogazioni
          effettuate per l'organizzazione in Italia e  all'estero  di
          mostre   e   di   esposizioni   di   rilevante    interesse
          scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
          e le ricerche eventualmente a tal fine  necessari,  nonche'
          per  ogni  altra  manifestazione  di  rilevante   interesse
          scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
          ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
          catalogazione,  e  le  pubblicazioni   relative   ai   beni
          culturali.   Le   iniziative   culturali   devono    essere
          autorizzate,  previo  parere  del  competente  comitato  di
          settore del Consiglio nazionale  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,  dal  Ministero  per   i   beni   culturali   e
          ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
          conto consuntivo. Il  Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'   le
          erogazioni  liberali  fatte  a  favore  delle  associazioni
          legalmente  riconosciute,   delle   istituzioni   e   delle
          fondazioni siano utilizzate per gli  scopi  indicati  nella
          presente lettera e  controlla  l'impiego  delle  erogazioni
          stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile  al
          donatario, essere prorogati una sola volta.  Le  erogazioni
          liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
          affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato,  o  delle
          regioni e degli  enti  locali  territoriali,  nel  caso  di
          attivita' o manifestazioni in cui essi  siano  direttamente
          coinvolti, e sono destinate ad un fondo da  utilizzare  per
          le attivita' culturali previste per l'anno  successivo.  Il
          Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
          il 31 marzo di ciascun  anno,  al  centro  informativo  del
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          l'elenco  nominativo  dei   soggetti   erogatori,   nonche'
          l'ammontare  delle  erogazioni  effettuate  entro   il   31
          dicembre dell'anno precedente; 
                  h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
          normale  dei  beni  ceduti  gratuitamente,   in   base   ad
          un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita'  di
          cui alla lettera h); 
                  i) le erogazioni liberali in  denaro,  per  importo
          non superiore  al  2  per  cento  del  reddito  complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato; 
                  i-bis); 
                  i-quater); 
                  i-quinquies) le spese, per un importo non superiore
          a  210  euro,  sostenute   per   l'iscrizione   annuale   e
          l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra  5  e  18
          anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed  altre
          strutture  ed  impianti  sportivi  destinati  alla  pratica
          sportiva dilettantistica rispondenti  alle  caratteristiche
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, o Ministro delegato, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive; 
                  i-sexies)  i  canoni  di  locazione  derivanti  dai
          contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della
          legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive  modificazioni,
          i canoni relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli
          atti di assegnazione in godimento  o  locazione,  stipulati
          con enti per il diritto allo studio,  universita',  collegi
          universitari legalmente riconosciuti, enti  senza  fine  di
          lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
          laurea presso una universita' ubicata in un comune  diverso
          da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
          chilometri e comunque in una provincia diversa, per  unita'
          immobiliari situate nello stesso  comune  in  cui  ha  sede
          l'universita' o in comuni limitrofi,  per  un  importo  non
          superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni  ed  entro
          lo  stesso  limite,  la  detrazione  spetta  per  i  canoni
          derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
          da atti di assegnazione in godimento  stipulati,  ai  sensi
          della normativa vigente nello Stato in  cui  l'immobile  e'
          situato, dagli studenti  iscritti  a  un  corso  di  laurea
          presso un'universita' ubicata nel territorio di  uno  Stato
          membro dell'Unione europea o in uno  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis; 
                  i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta  in
          corso al 31  dicembre  2017  e  al  31  dicembre  2018,  il
          requisito della distanza di cui alla lettera  i-sexies)  si
          intende rispettato anche all'interno della stessa provincia
          ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in
          zone montane o disagiate; 
                  i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori,
          per un importo non superiore a 8.000 euro, e  il  costo  di
          acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione  finale,  per
          un importo  non  superiore  a  20.000  euro,  derivanti  da
          contratti di locazione finanziaria su  unita'  immobiliari,
          anche da costruire, da  adibire  ad  abitazione  principale
          entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di  eta'
          inferiore  a  35  anni  con  un  reddito  complessivo   non
          superiore  a  55.000  euro  all'atto  della   stipula   del
          contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
          diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
          la detrazione spetta alle condizioni di  cui  alla  lettera
          b); 
                  i-sexies.2)  le   spese   di   cui   alla   lettera
          i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non
          superiori alla meta' di quelli ivi indicati,  sostenute  da
          soggetti di eta' non inferiore a 35  anni  con  un  reddito
          complessivo non superiore  a  55.000  euro  all'atto  della
          stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono
          titolari  di  diritti   di   proprieta'   su   immobili   a
          destinazione abitativa; 
                  i-septies) le spese, per un importo non superiore a
          2.100  euro,  sostenute  per  gli  addetti   all'assistenza
          personale nei casi di non  autosufficienza  nel  compimento
          degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
          non supera 40.000 euro; 
                  i-octies) le erogazioni  liberali  a  favore  degli
          istituti scolastici di  ogni  ordine  e  grado,  statali  e
          paritari senza  scopo  di  lucro  appartenenti  al  sistema
          nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
          62, e successive  modificazioni,  nonche'  a  favore  degli
          istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
          del Consiglio dei  ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile  2008,  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e delle universita', finalizzate  all'innovazione
          tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e  universitaria  e
          all'ampliamento  dell'offerta  formativa;   la   detrazione
          spetta a condizione che il versamento  di  tali  erogazioni
          sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale   ovvero
          mediante  gli   altri   sistemi   di   pagamento   previsti
          dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241; 
                  i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo
          per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo
          45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,  n.  398,
          effettuate mediante versamento bancario  o  postale  ovvero
          secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze; 
                  i-decies) le spese sostenute per  l'acquisto  degli
          abbonamenti  ai  servizi  di  trasporto  pubblico   locale,
          regionale e interregionale per un importo non  superiore  a
          250 euro. 
                1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo  pari  al
          24 per cento, per  l'anno  2013,  e  al  26  per  cento,  a
          decorrere dall'anno 2014, per  le  erogazioni  liberali  in
          denaro, per importo non superiore a 30.000  euro  annui,  a
          favore  delle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie,  religiose  o
          laiche, gestite da fondazioni,  associazioni,  comitati  ed
          enti individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione
          per la cooperazione e  lo  sviluppo  economico  (OCSE).  La
          detrazione e' consentita a condizione che il versamento  di
          tali  erogazioni  sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio
          postale ovvero mediante  gli  altri  sistemi  di  pagamento
          previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n.  241,  e  secondo  ulteriori  modalita'  idonee  a
          consentire all'Amministrazione finanziaria  lo  svolgimento
          di efficaci controlli, che  possono  essere  stabilite  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400. 
                1-bis. 
                1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,  si  detrae  dall'imposta  lorda,  e   fino   alla
          concorrenza del suo ammontare, un importo pari  al  19  per
          cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5  milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di  indicizzazione  pagati   a   soggetti   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro   delle
          Comunita' europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998
          e garantiti da  ipoteca,  per  la  costruzione  dell'unita'
          immobiliare  da  adibire  ad  abitazione   principale.   La
          detrazione e' ammessa  a  condizione  che  la  stipula  del
          contratto di mutuo  da  parte  del  soggetto  possessore  a
          titolo di proprieta'  o  altro  diritto  reale  dell'unita'
          immobiliare avvenga nei sei mesi  antecedenti,  ovvero  nei
          diciotto  mesi  successivi   all'inizio   dei   lavori   di
          costruzione. Con decreto del Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite le  modalita'  e  le  condizioni  alle  quali  e'
          subordinata la detrazione di cui al presente comma. 
                1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella  misura
          forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa  di  510.000
          euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti  per  il
          mantenimento dei cani guida. 
                2. Per  gli  oneri  indicati  alle  lettere  c),  e),
          e-bis), e-ter), e-quater), f),  i-quinquies),  i-sexies)  e
          i-decies) del comma 1 la detrazione spetta  anche  se  sono
          stati  sostenuti  nell'interesse  delle  persone   indicate
          nell'articolo  12  che  si  trovino  nelle  condizioni  ivi
          previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere
          f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti. Per gli
          oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti
          nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12  che
          non si trovino nelle condizioni previste dal  comma  2  del
          medesimo articolo, affette da patologie che  danno  diritto
          all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la
          detrazione spetta per  la  parte  che  non  trova  capienza
          nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole  spese
          sanitarie riguardanti tali patologie, ed  entro  il  limite
          annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla  lettera
          i-septies) del citato comma 1, la detrazione  spetta,  alle
          condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per
          le persone  indicate  nell'articolo  12  ancorche'  non  si
          trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del  medesimo
          articolo. 
                3. Per gli oneri di cui  alle  lettere  a),  g),  h),
          h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti  dalle
          societa' semplici  di  cui  all'articolo  5  la  detrazione
          spetta ai singoli soci nella  stessa  proporzione  prevista
          nel menzionato articolo 5 ai  fini  della  imputazione  del
          reddito. 
                3-bis. La detrazione  di  cui  al  presente  articolo
          spetta: 
                  a)  per  l'intero  importo   qualora   il   reddito
          complessivo non ecceda 120.000 euro; 
                  b) per la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra
          l'importo  di   240.000   euro,   diminuito   del   reddito
          complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo
          sia superiore a 120.000 euro. 
                3-ter.  Ai  fini  del   comma   3-bis,   il   reddito
          complessivo e' assunto al  netto  del  reddito  dell'unita'
          immobiliare adibita ad abitazione principale  e  di  quello
          delle relative pertinenze di  cui  all'articolo  10,  comma
          3-bis. 
                3-quater. La detrazione compete per l'intero importo,
          a prescindere dall'ammontare del reddito  complessivo,  per
          gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b),  e  al  comma
          1-ter, nonche' per le spese sanitarie di cui  al  comma  1,
          lettera c).». 
              - Il testo dell'articolo 50 del decreto legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446,  recante  «Istituzione  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  revisione   degli
          scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni  dell'Irpef  e
          istituzione di una addizionale regionale  a  tale  imposta,
          nonche'  riordino  della  disciplina  dei  tributi  locali»
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  dicembre  1997,  n.
          298, e' il seguente: 
                «Art.  50  (Istituzione  dell'addizionale   regionale
          all'imposta sul reddito delle persone  fisiche).  -  1.  E'
          istituita l'addizionale regionale all'imposta  sul  reddito
          delle  persone  fisiche.  L'addizionale  regionale  non  e'
          deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. 
                2. L'addizionale regionale e' determinata  applicando
          l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha
          la residenza, al reddito complessivo  determinato  ai  fini
          dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  al  netto
          degli  oneri  deducibili  riconosciuti  ai  fini  di   tale
          imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo stesso
          anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al  netto
          delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui
          agli articoli 14 e  15  del  citato  testo  unico,  risulta
          dovuta. 
                3. L'aliquota di  compartecipazione  dell'addizionale
          regionale di cui al comma 1 e' fissata allo 0,9 per  cento.
          Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno
          precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce, puo'
          maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per  cento.  Le
          regioni possono deliberare che la  maggiorazione,  se  piu'
          favorevole per il contribuente rispetto a  quella  vigente,
          si applichi  anche  al  periodo  di  imposta  al  quale  si
          riferisce  l'addizionale.  Ai  fini  della  semplificazione
          delle  dichiarazioni  e  delle   funzioni   dei   sostituti
          d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonche'  degli
          altri intermediari, le regioni e le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai  fini  della
          pubblicazione sul sito informatico di cui  all'articolo  1,
          comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
          entro il  31  gennaio  dell'anno  a  cui  l'addizionale  si
          riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione
          dell'addizionale regionale,  individuati  con  decreto  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di  natura  non
          regolamentare,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. Il mancato  inserimento  nel  suddetto
          sito  informatico  dei  dati  rilevanti   ai   fini   della
          determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilita'
          di sanzioni e di interessi. 
                4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
          redditi assimilati a quelli di  lavoro  dipendente  di  cui
          agli articoli 46 e 47 del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917,   l'addizionale
          regionale dovuta e' determinata dai sostituti d'imposta  di
          cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600,   all'atto   di
          effettuazione delle operazioni  di  conguaglio  relative  a
          detti redditi. Il relativo  importo  e'  trattenuto  in  un
          numero massimo di undici rate, a  partire  dal  periodo  di
          paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e
          non oltre quello relativamente al quale  le  ritenute  sono
          versate nel mese di dicembre. In  caso  di  cessazione  del
          rapporto l'importo e' trattenuto  in  unica  soluzione  nel
          periodo di paga in cui sono svolte le  predette  operazioni
          di conguaglio. L'importo da trattenere  e'  indicato  nella
          certificazione unica di cui all'articolo 7-bis  del  citato
          decreto n. 600 del 1973. 
                5.  L'addizionale  regionale  e'  versata,  in  unica
          soluzione e con le modalita' e nei termini previsti per  il
          versamento delle ritenute  e  del  saldo  dell'imposta  sul
          reddito delle persone  fisiche,  alla  regione  in  cui  il
          contribuente ha il  domicilio  fiscale  alla  data  del  1°
          gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. 
                6.   Per   la   dichiarazione,    la    liquidazione,
          l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni
          e tutti gli  aspetti  non  disciplinati  espressamente,  si
          applicano  le  disposizioni  previste  per  l'imposta   sul
          reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano  alle
          attivita' di liquidazione e  accertamento  dell'addizionale
          regionale segnalando elementi e notizie utili e  provvedono
          agli eventuali rimborsi richiesti  dagli  interessati  dopo
          aver    acquisiti    gli    elementi    necessari    presso
          l'amministrazione finanziaria. 
                7. All'articolo 17, comma 2, del decreto  legislativo
          9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme  di  semplificazione
          degli   adempimenti   dei   contribuenti   riguardanti   la
          dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto  e  i  relativi  versamenti,  nonche'   norme   di
          unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali,  di
          modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni
          dopo la  lettera  d),  e'  aggiunta  la  seguente:  "d-bis)
          all'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche". 
                8.   Per   gli   anni   1998   e   1999    l'aliquota
          dell'addizionale regionale di cui al  comma  1  e'  fissata
          nella misura dello 0,5 per cento  su  tutto  il  territorio
          nazionale.». 
              - Il decreto legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,
          recante «Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF,
          a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre
          1997, n. 449, come modificato dall'articolo  1,  comma  10,
          della legge 16 giugno 1998, n. 191»,  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1998, n. 242. 
              - Il testo  dell'articolo  14,  comma  8,  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni  in
          materia di federalismo Fiscale Municipale» e' il seguente: 
                «Art.  14  (Ambito  di   applicazione   del   decreto
          legislativo, regolazioni finanziarie e norme  transitorie).
          - Omissis. 
                8.  A  decorrere  dall'anno  2011,  le  delibere   di
          variazione  dell'addizionale   comunale   all'imposta   sul
          reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1°  gennaio
          dell'anno di pubblicazione  sul  sito  informatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo  n.
          360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione  avvenga
          entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
          Le delibere relative all'anno 2010  sono  efficaci  per  lo
          stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
          avviene entro il 31 marzo  2011.  Restano  fermi,  in  ogni
          caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1,
          comma 169, della citata legge n. 296 del 2006. 
                Omissis.». 
              - Il  testo  dell'articolo  6,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni  in
          materia di autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto
          ordinario e delle province, nonche' di  determinazione  dei
          costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario»,  e'
          il seguente: 
                «Art. 6 (Addizionale regionale all'IRPEF). - Omissis. 
                4.  Per  assicurare  la  razionalita'   del   sistema
          tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei  criteri
          di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato,  le
          regioni   possono   stabilire   aliquote   dell'addizionale
          regionale   all'IRPEF   differenziate   esclusivamente   in
          relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli
          stabiliti dalla legge statale. 
                Omissis.». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge
          13 agosto 2011, n. 138, «Ulteriori misure  urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          e' il seguente: 
                «Art. 1 (Disposizioni per la  riduzione  della  spesa
          pubblica). - Omissis. 
                11. La sospensione di cui all'articolo  1,  comma  7,
          del decreto-legge 27 maggio 2008, n.  93,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  luglio  2008,   n.   126,
          confermata dall'articolo  1,  comma  123,  della  legge  13
          dicembre  2010,  n.  220,  non  si  applica,  a   decorrere
          dall'anno 2012, con  riferimento  all'addizionale  comunale
          all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  di  cui  al
          decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E'  abrogato
          l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23;
          sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella
          vigenza  del  predetto  articolo  5.  Per   assicurare   la
          razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e  la
          salvaguardia dei criteri di progressivita' cui  il  sistema
          medesimo e' informato, i comuni possono stabilire  aliquote
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche  utilizzando  esclusivamente  gli   stessi
          scaglioni di reddito stabiliti, ai  fini  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche,  dalla  legge  statale,  nel
          rispetto del principio di progressivita'. Resta  fermo  che
          la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis  dell'articolo
          1 del decreto legislativo 28 settembre  1998,  n.  360,  e'
          stabilita unicamente in ragione del possesso  di  specifici
          requisiti reddituali e deve essere intesa  come  limite  di
          reddito  al  di  sotto  del  quale  l'addizionale  comunale
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta
          e, nel caso di superamento del suddetto limite,  la  stessa
          si applica al reddito complessivo. 
                Omissis.». 
              - Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio
          2020, n. 3, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2
          aprile  2020,  n.  21,  recante  «Misure  urgenti  per   la
          riduzione della pressione fiscale sul  lavoro  dipendente»,
          e' il seguente: 
                «Art.  1  (Trattamento  integrativo  dei  redditi  di
          lavoro dipendente e assimilati). - 1.  Nelle  more  di  una
          revisione degli strumenti di sostegno al  reddito,  qualora
          l'imposta  lorda  determinata  sui  redditi  di  cui   agli
          articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,
          lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis),  d),
          h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, sia  di  importo  superiore  a  quello  della
          detrazione spettante ai sensi dell'articolo  13,  comma  1,
          del citato testo unico, e' riconosciuta una somma a  titolo
          di  trattamento  integrativo,   che   non   concorre   alla
          formazione del reddito, di importo  pari  a  600  euro  per
          l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno  2021,  se
          il reddito complessivo non e' superiore a 15.000  euro.  Il
          trattamento integrativo e' riconosciuto anche se il reddito
          complessivo e' superiore a 15.000  euro  ma  non  a  28.000
          euro, a condizione che la somma  delle  detrazioni  di  cui
          agli articoli 12 e 13,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  delle  detrazioni  di
          cui all'articolo 15, comma 1, lettere  a)  e  b),  e  comma
          1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente  agli  oneri
          sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti  fino
          al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle  detrazioni
          di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis  del
          citato  testo  unico  nonche'  di  quelle   relative   alle
          detrazioni previste da altre  disposizioni  normative,  per
          spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di  ammontare
          superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui  ricorrano  le
          condizioni previste dal  secondo  periodo,  il  trattamento
          integrativo e' riconosciuto per un ammontare, comunque  non
          superiore a 1.200 euro, determinato  in  misura  pari  alla
          differenza tra la somma delle  detrazioni  ivi  elencate  e
          l'imposta lorda. 
                2. Il trattamento integrativo di cui al  comma  1  e'
          rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni
          rese dal 1° luglio 2020. 
                3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, riconoscono in via automatica il  trattamento
          integrativo  di  cui  al  comma  1  ripartendolo   fra   le
          retribuzioni erogate a  decorrere  dal  1°  luglio  2020  e
          verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.
          Qualora in tale sede il trattamento integrativo di  cui  al
          comma 1 si  riveli  non  spettante,  i  medesimi  sostituti
          d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.  Nel
          caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero
          dello stesso e' effettuato in otto rate di pari ammontare a
          partire dalla  retribuzione  che  sconta  gli  effetti  del
          conguaglio. 
                4.  I  sostituti  d'imposta  compensano  il   credito
          maturato  per  effetto  dell'erogazione   del   trattamento
          integrativo di cui al comma 1,  mediante  l'istituto  della
          compensazione  di   cui   all'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241.». 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante  «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali», e' il seguente: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti agli articoli 11, comma  1,  e  13,
          comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 917 del 1986, vedi  note
          alle premesse. 
              - Per  i  riferimenti  all'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  5  febbraio  2020,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, vedi  note
          alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 49, comma 2, del citato D.P.R.
          n. 917 del 1986, e' il seguente: 
                «Art. 49 (Redditi di lavoro dipendente). - Omissis. 
                2.  Costituiscono,  altresi',   redditi   di   lavoro
          dipendente: 
                  a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
          equiparati; 
                  b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma,  del
          codice di procedura civile.». 
              - Il testo dell'articolo 50, comma 1, del citato D.P.R.
          n. 917 del 1986, e' il seguente: 
                «Art. 50  (Redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro
          dipendente). - 1. Sono  assimilati  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente: 
                  a) i compensi percepiti, entro i limiti dei  salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di  servizi,  delle  cooperative  agricole   e   di   prima
          trasformazione dei prodotti agricoli  e  delle  cooperative
          della piccola pesca; 
                  b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
          terzi dai prestatori di  lavoro  dipendente  per  incarichi
          svolti in relazione  a  tale  qualita',  ad  esclusione  di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati al datore di lavoro e di  quelli  che  per  legge
          devono essere riversati allo Stato; 
                  c) le somme da chiunque  corrisposte  a  titolo  di
          borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non  e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente   nei
          confronti del soggetto erogante; 
                  c-bis) le somme e i valori in genere,  a  qualunque
          titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche  sotto  forma
          di  erogazioni  liberali,  in  relazione  agli  uffici   di
          amministratore,   sindaco   o   revisore    di    societa',
          associazioni  e  altri  enti  con  o   senza   personalita'
          giuridica,  alla  collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili,  alla  partecipazione  a  collegi  e
          commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
          rapporti  di   collaborazione   aventi   per   oggetto   la
          prestazione  di   attivita'   svolte   senza   vincolo   di
          subordinazione a favore  di  un  determinato  soggetto  nel
          quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
          di  mezzi  organizzati   e   con   retribuzione   periodica
          prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
          rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
          di lavoro dipendente  di  cui  all'articolo  46,  comma  1,
          concernente redditi di lavoro  dipendente,  o  nell'oggetto
          dell'arte o professione di cui all'articolo  49,  comma  1,
          concernente redditi  di  lavoro  autonomo,  esercitate  dal
          contribuente; 
                  d) le remunerazioni  dei  sacerdoti,  di  cui  agli
          artt. 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio  1985,
          n. 222, nonche' le congrue e i supplementi  di  congrua  di
          cui all'art. 33, primo comma, della legge 26  luglio  1974,
          n. 343; 
                  e) i compensi per l'attivita' libero  professionale
          intramuraria  del   personale   dipendente   del   Servizio
          sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo  102
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e  successive
          modificazioni,  nei  limiti  e  alle  condizioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre  1996,  n.
          662; 
                  f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
          compensi corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
          province  e  dai  comuni  per  l'esercizio   di   pubbliche
          funzioni, sempreche'  le  prestazioni  non  siano  rese  da
          soggetti  che  esercitano  un'arte  o  professione  di  cui
          all'articolo 49, comma 1,  e  non  siano  state  effettuate
          nell'esercizio di impresa commerciale, nonche'  i  compensi
          corrisposti ai membri delle  commissioni  tributarie,  agli
          esperti del tribunale di  sorveglianza,  ad  esclusione  di
          quelli che per legge devono essere riversati allo Stato,  e
          ai  magistrati  onorari  del  contingente  ad   esaurimento
          confermati  ai   sensi   dell'articolo   29   del   decreto
          legislativo 13 luglio 2017, n. 116; 
                  g) le indennita' di cui all'art. 1 della  legge  31
          ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge  13  agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e  del  Parlamento  europeo  e  le   indennita',   comunque
          denominate, percepite per le  cariche  elettive  e  per  le
          funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della  Costituzione  e
          alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche'  i  conseguenti
          assegni vitalizi percepiti in dipendenza  dalla  cessazione
          delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno  del
          Presidente della Repubblica; 
                  h) le  rendite  vitalizie  e  le  rendite  a  tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
          aventi funzione previdenziale. Le rendite  aventi  funzione
          previdenziale  sono  quelle  derivanti  da   contratti   di
          assicurazione sulla vita stipulati con imprese  autorizzate
          dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private
          (ISVAP) ad operare nel  territorio  dello  Stato,  o  quivi
          operanti in regime di  stabilimento  o  di  prestazioni  di
          servizi, che  non  consentano  il  riscatto  della  rendita
          successivamente all'inizio dell'erogazione; 
                  h-bis) le  prestazioni  pensionistiche  di  cui  al
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124  e  al  decreto
          legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  comunque  erogate,
          nonche'  quelle  derivanti   dai   prodotti   pensionistici
          individuali paneuropei (PEPP) di cui  al  regolamento  (UE)
          2019/1238; 
                  i)   gli   altri   assegni   periodici,    comunque
          denominati, alla cui produzione non concorrono  attualmente
          ne' capitale ne'  lavoro,  compresi  quelli  indicati  alle
          lettere c) e d) del comma 1  dell'art.  10  tra  gli  oneri
          deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera  c)  del
          comma 1 dell'art. 41; 
                  l) i compensi percepiti dai soggetti  impegnati  in
          lavori  socialmente  utili  in  conformita'  a   specifiche
          disposizioni normative.».